L’adozione diventa effettiva quando ha solidamente radicato un legame stabile e duraturo, anche a livello affettivo. Questa eventualità, però, non rappresenta la norma, in quanto l’adozione è possibile solo in presenza di determinate condizioni. Scopriamo qualcosa in più sull’adozione e affidamento, insieme ai relativi percorsi legali.
La natura dell’adozione
L’adozione rappresenta un istituto giuridico istituito dal legislatore italiano con l’obiettivo di proteggere i diritti dell’infanzia. Quando la famiglia di un minore attraversa un periodo di difficoltà tale da non poter garantire un ambiente idoneo per la sua crescita psicofisica, la legge stabilisce che il minore venga affidato per tutto il periodo in cui persiste l’impedimento.
La stessa procedura si applica quando i genitori dimostrano di non essere in grado di svolgere il proprio ruolo genitoriale: in questo caso, la famiglia affidataria assume la responsabilità di educare il minore, prendersi cura di lui e soddisfare sia le sue esigenze affettive che materiali. L’affidamento ha un carattere temporaneo e quindi, può durare fino a due anni, con possibilità di proroga.
Durante questo periodo, è fondamentale mantenere il legame tra il minore e la famiglia di origine in vista del suo eventuale ritorno. Spesso, invece, l’affidamento si prolunga nel tempo a causa dell’assenza delle condizioni necessarie per il ritorno del minore, estendendosi talvolta fino al raggiungimento della maggiore età. In alcuni casi, basandosi su progetti specifici, può estendersi fino ai 21 anni.
Differenze tra affidamento familiare e adozione
L’affidamento familiare e l’adozione rappresentano due istituti di protezione minorile distinti:
- L’affidamento familiare mira al ritorno del minore alla famiglia originaria dopo un progetto elaborato dai servizi sociali con la finalità di recuperare capacità genitoriali.
- L’adozione, detta anche “piena“, presuppone il riconoscimento dello stato irreversibile di abbandono morale e materiale del minore, comportando la sua separazione definitiva dalla famiglia di origine e l’inserimento in una nuova famiglia (o comunità familiare). In ogni caso, tutte le misure di tutela minorile derivano da segnalazioni di situazioni a rischio, indirizzate direttamente al tribunale minorile o indirettamente ai servizi sociali. Questi ultimi hanno la facoltà di intervenire in base alla gravità della situazione, sotto la supervisione del giudice tutelare o per ordine del tribunale minorile.
Procedure di adozione in Italia
Tutte le procedure di intervento delle autorità pubbliche all’interno della famiglia sono basate sulla valutazione dell’interesse superiore del minore. In particolare, le procedure di adozione previste dalla nostra legislazione mirano a garantire il diritto del minore di crescere in un ambiente familiare, anche diverso da quello di origine, a seconda dei casi. In Italia, esistono diverse procedure di adozione per il minore:
- L’adozione piena, che, come abbiamo già visto, si basa sulla dichiarazione di adottabilità da parte del tribunale minorile, in caso di abbandono morale e materiale del minore.
- L’adozione semplice (o “in casi particolari”), che richiede che il minore si trovi in una delle condizioni previste dall’articolo 44 della legge sull’adozione, anche in assenza di abbandono.
- L’adozione internazionale, relativa a un minore straniero adottabile per legge del suo paese d’origine (anche se l’accertamento dell’abbandono è a cura delle autorità straniere). Chiaramente, l’adozione di un maggiorenne presenta presupposti, finalità ed effetti diversi.
Secondo la legge la legge, dopo un anno di affidamento preadottivo, se sussistono tutti i requisiti previsti dalla normativa, la coppia può adottare definitivamente il minore.
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