Docenti precari, ecco come ottenere il pagamento delle ferie non godute

Il diritto alle ferie è una questione fondamentale per ogni lavoratore, incluso il personale docente impiegato a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali, spesso mortificato e discriminato rispetto al personale docente assunto di ruolo.

In questo articolo, esploreremo i fondamenti giuridici e il processo di recupero, dal punto di vista monetario, delle ferie non godute per i docenti precari, fornendo una guida dettagliata su come ottenere ciò che spetta.

Calcolo delle ferie per il personale a tempo determinato

Secondo l’art. 19, co. 2, del CCNL 2006-2009, le ferie per il personale assunto a tempo determinato sono calcolate in proporzione al servizio prestato. E’ importante, tuttavia, specificare che i docenti con meno di tre anni di servizio hanno diritto a 30 giorni di ferie all’anno, mentre coloro con più di tre anni di servizio ne hanno diritto a 32. Questi giorni vanno ulteriormente integrati con 4 giorni di festività soppresse.

Dunque, per calcolare il numero di ferie spettanti al docente con contratto di lavoro a tempo determinato, basterà effettuare la seguente proporzione: 360 : 30/32 (Giorni di ferie maturati) = N(numero di giorni lavorati) : X(giorni di ferie risultanti).

Alla somma risultante si andranno ad addizionare le festività soppresse.

Fondamenti giuridici del ricorso per ottenere il pagamento delle ferie non godute

La Corte di Cassazione con una recentissima sentenza, nell’interpretare l’art. 1, comma 54, 55 e 56 della Legge n. 228 del 2012 disciplinante per l’appunto il diritto alle ferie retribuite del personale docente, ha avuto modo di stabilire quanto segue:

A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;

B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;

C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

Determinare l’ammontare dell’indennità spettante

Per stabilire l’ammontare dell’indennità da ricevere, solitamente corrispondente ad una mensilità per ogni anno di servizio prestato, è consigliabile compilare il formulario fornito e consultare i legali di Giustizia Scuola.

Essi saranno in grado di offrire informazioni specifiche sulla pretesa da esercitare e sull’importo dovuto. Questo passaggio è fondamentale per garantire un recupero equo e accurato delle ferie non godute.

Si precisa che la consulenza è totalmente gratuita.

Chi può proporre il ricorso?

Il ricorso può essere proposto da tutti i docenti precari che negli ultimi 10 anni siano stati assunti dall’amministrazione scolastica con incarichi annuali in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza a Giugno.

Conclusione

Per concludere, è fondamentale che i docenti precari con contratti a tempo determinato conoscano i loro diritti in tema di ferie non godute e agiscano per farli rispettare. La giurisprudenza ha stabilito chiaramente che hanno diritto a un’indennità sostitutiva per le ferie non godute, e i passaggi sopra descritti possono guidarli nel processo di recupero di ciò che spetta loro.